La gestione del personale in mobilità internazionale nell’emergenza COVID-19

Il personale espatriato è soggetto alle misure per fronteggiare la crisi epidemiologica da COVID-19 messe in atto sia dal Paese di origine sia da quello di destinazione, prima tra tutte il blocco delle frontiere. Ciò comporta rilevanti impatti sulla legislazione previdenziale applicabile e sullo status di residente fiscale. L’estensione degli strumenti di sostegno al reddito per il personale in mobilità e la prevenzione di distorsioni, come la variazione della legislazione previdenziale applicabile o i conflitti di residenza fiscale, sembrano possibili a determinate condizioni.

Distacco di personale. Aspetti contrattuali ed implicazioni IVA

Il distacco è un istituto ispirato ai principi e alle interpretazioni della giurisprudenza che da sempre hanno tracciato i confini del suo utilizzo lecito ed anche recentemente la Corte di Giustizia Europea è intervenuta sugli aspetti che riguardano la sua esecuzione, dichiarando incompatibile la norma nazionale che considera non rilevanti ai fini dell’IVA i distacchi, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo. La conclusione, tuttavia, cui giunge la Corte si verifica solo in presenza di determinate condizioni contrattuali e fattuali.

La base imponibile previdenziale del personale in mobilità internazionale

L’utilizzo delle retribuzioni convenzionali nella determinazione della base imponibile previdenziale e fiscale trova il proprio fondamento, dal punto di vista contributivo e assistenziale, nel DL 31.7.87 n. 314 (conv. L. 3.10.87 n. 398), e, dal punto di vista fiscale, nell’art. 51 co. 8-bis del TUIR. Nonostante il principio generale dell’armonizzazione della base imponibile previdenziale e fiscale, per la Corte di Cassazione l’art. 51 co. 8-bis del TUIR opera esclusivamente ai fini fiscali e non incide sulla determinazione della base imponibile ai fini contributivi per i lavoratori che prestano la loro attività all’estero. Tale posizione la riteniamo non perfettamente condivisibile, come esposto nell’articolo qui in allegato.



La tassazione del personale secondo la normativa EU

I principi comunitari che tutelano la libera circolazione dei lavoratori e contrastano ogni discriminazione, diretta o indiretta, incidono sul regime di tassazione del reddito di lavoro dipendente, specialmente in un contesto internazionale. La giurisprudenza della Corte di Giustizia è intervenuta censurando molte norme in conflitto con tali tutele ed esistono disposizioni, anche di derivazione pattizia, potenzialmente in opposizione con tali libertà, che il lavoratore o il datore di lavoro, in sede di sostituzione, potrebbero disapplicare.

Provvigioni per le vendite all’estero tassate solo in Italia

Stabilire a quali condizioni le provvigioni per intermediazione, mediazione, procacciamento di affari e, in particolare, per servizi di agenzia siano considerate tassabili in Italia in capo al non residente e, viceversa, quando siano tassabili all’estero per servizi resi dal soggetto residente in Italia è un esercizio articolato, in quanto, da un lato, i Trattati contro le doppie imposizioni non prevedono disposizioni specifiche in materia e, dall’altro, la qualificazione di tali redditi, secondo la normativa domestica, non è univoca ma dipende da aspetti quali la modalità con cui viene esercitata l’attività (occasionale o abituale), il tipo di rapporto (di agenzia o di consulenza), la modalità di erogazione del compenso (provvigioni o indennità di cessazione). L’analisi di questa articolata materia (in questa sede limitata agli agenti che non configurano S.O. dell’impresa mandante estera) passa attraverso l’interpretazione della normativa domestica e convenzionale.

Sostituzione di imposta soggetto non residente

Il regime di sostituzione di imposta per il datore di lavoro non residente è applicabile entro i limiti giurisdizionali esercitabili nel territorio. La sostituzione risulta pertanto esclusa per il datore di lavoro senza stabile organizzazione (S.O.) o base fissa anche in presenza di uffici di rappresentanza; per il personale distaccato in Italia dall’estero, se il datore distaccante non ha S.O. o base fissa in Italia e per la distaccataria. La presenza di S.O., base fissa o redditi imponibili comporta invece obblighi di sostituzione sui redditi di lavoro dipendente ad essa attribuiti.

Trattamento fiscale del consulente non residente

La digitalizzazione sta comportando modifiche alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, favorite da tecnologie che consentono di lavorare fuori dai normali contesti, in maniera flessibile ed anche da remoto. Ciò permette di affidare alcune attività, specifici progetti, fasi di un processo a consulenti esterni che, in un mondo sempre più globalizzato, possono non essere residenti in Italia e svolgere tutto o parte del servizio fuori dai confini nazionali. La qualificazione di tali redditi ha una rilevanza estremamente importante, specie in un contesto internazionale, e presenta delle criticità in quanto ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, pertanto l’incorretta qualificazione del reddito può esporre quanto a pretese fiscali che civilistiche impreviste. Per maggiori dettali si rimanda alla pubblicazione.

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