Provvigioni per le vendite all’estero tassate solo in Italia

Stabilire a quali condizioni le provvigioni per intermediazione, mediazione, procacciamento di affari e, in particolare, per servizi di agenzia siano considerate tassabili in Italia in capo al non residente e, viceversa, quando siano tassabili all’estero per servizi resi dal soggetto residente in Italia è un esercizio articolato, in quanto, da un lato, i Trattati contro le doppie imposizioni non prevedono disposizioni specifiche in materia e, dall’altro, la qualificazione di tali redditi, secondo la normativa domestica, non è univoca ma dipende da aspetti quali la modalità con cui viene esercitata l’attività (occasionale o abituale), il tipo di rapporto (di agenzia o di consulenza), la modalità di erogazione del compenso (provvigioni o indennità di cessazione). L’analisi di questa articolata materia (in questa sede limitata agli agenti che non configurano S.O. dell’impresa mandante estera) passa attraverso l’interpretazione della normativa domestica e convenzionale.