Espatriati & COVID-19
La diffusione dell’epidemia impone di considerare una serie di aspetti
Studio Ascenzi | SActis consulenza tributaria internazionale & societaria
La diffusione dell’epidemia impone di considerare una serie di aspetti
L’utilizzo delle retribuzioni convenzionali nella determinazione della base imponibile previdenziale e fiscale trova il proprio fondamento, dal punto di vista contributivo e assistenziale, nel DL 31.7.87 n. 314 (conv. L. 3.10.87 n. 398), e, dal punto di vista fiscale, nell’art. 51 co. 8-bis del TUIR. Nonostante il principio generale dell’armonizzazione della base imponibile previdenziale e fiscale, per la Corte di Cassazione l’art. 51 co. 8-bis del TUIR opera esclusivamente ai fini fiscali e non incide sulla determinazione della base imponibile ai fini contributivi per i lavoratori che prestano la loro attività all’estero. Tale posizione la riteniamo non perfettamente condivisibile, come esposto nell’articolo qui in allegato.
I principi comunitari che tutelano la libera circolazione dei lavoratori e contrastano ogni discriminazione, diretta o indiretta, incidono sul regime di tassazione del reddito di lavoro dipendente, specialmente in un contesto internazionale. La giurisprudenza della Corte di Giustizia è intervenuta censurando molte norme in conflitto con tali tutele ed esistono disposizioni, anche di derivazione pattizia, potenzialmente in opposizione con tali libertà, che il lavoratore o il datore di lavoro, in sede di sostituzione, potrebbero disapplicare.
Stabilire a quali condizioni le provvigioni per intermediazione, mediazione, procacciamento di affari e, in particolare, per servizi di agenzia siano considerate tassabili in Italia in capo al non residente e, viceversa, quando siano tassabili all’estero per servizi resi dal soggetto residente in Italia è un esercizio articolato, in quanto, da un lato, i Trattati contro le doppie imposizioni non prevedono disposizioni specifiche in materia e, dall’altro, la qualificazione di tali redditi, secondo la normativa domestica, non è univoca ma dipende da aspetti quali la modalità con cui viene esercitata l’attività (occasionale o abituale), il tipo di rapporto (di agenzia o di consulenza), la modalità di erogazione del compenso (provvigioni o indennità di cessazione). L’analisi di questa articolata materia (in questa sede limitata agli agenti che non configurano S.O. dell’impresa mandante estera) passa attraverso l’interpretazione della normativa domestica e convenzionale.
Il regime di sostituzione di imposta per il datore di lavoro non residente è applicabile entro i limiti giurisdizionali esercitabili nel territorio. La sostituzione risulta pertanto esclusa per il datore di lavoro senza stabile organizzazione (S.O.) o base fissa anche in presenza di uffici di rappresentanza; per il personale distaccato in Italia dall’estero, se il datore distaccante non ha S.O. o base fissa in Italia e per la distaccataria. La presenza di S.O., base fissa o redditi imponibili comporta invece obblighi di sostituzione sui redditi di lavoro dipendente ad essa attribuiti.
La digitalizzazione sta comportando modifiche alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, favorite da tecnologie che consentono di lavorare fuori dai normali contesti, in maniera flessibile ed anche da remoto. Ciò permette di affidare alcune attività, specifici progetti, fasi di un processo a consulenti esterni che, in un mondo sempre più globalizzato, possono non essere residenti in Italia e svolgere tutto o parte del servizio fuori dai confini nazionali. La qualificazione di tali redditi ha una rilevanza estremamente importante, specie in un contesto internazionale, e presenta delle criticità in quanto ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, pertanto l’incorretta qualificazione del reddito può esporre quanto a pretese fiscali che civilistiche impreviste. Per maggiori dettali si rimanda alla pubblicazione.